C.N.E.T.O.
Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera
Statuto
Art. 1 Denominazione
Il “C.N.E.T.O. - Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera” è una Associazione culturale, apartitica e senza scopo di lucro, nata sotto gli auspici dell’ANIAI.
L’Associazione è retta dal presente statuto la cui attuazione operativa è demandata, se necessario, ad appositi regolamenti operativi.
Art. 2 Sede
La sede legale del C.N.E.T.O. è stabilita in Roma. L’Associazione può aprire sedi operative periferiche.
Art.3 Scopo
L’Associazione ha come scopo, a beneficio della collettività:
la promozione dello studio dei problemi organizzativi, gestionali e progettuali connessi con l’edilizia socio sanitaria;
-
di stabilire e mantenere contatti in campo nazionale e internazionale fra esperti italiani e stranieri e altre Associazioni che si interessano ai problemi attinenti allo scopo sociale;
-
di porre a disposizione e di favorire la diffusione delle conoscenze e del progresso delle arti dello specifico settore anche attraverso l’uso dei propri mezzi e strutture;
-
la promozione e/o la partecipazione al capitale sociale di società e/o associazioni che abbiano il fine statutario di approfondire, diffondere la cultura tecnico – architettonica, gestionale e organizzativa dell’edilizia socio-sanitaria, anche a scopi didattici ed editoriali.
-
la qualificazione e il riconoscimento delle professionalità, svolgendo un ruolo di formazione e di informazione degli operatori.
Per il raggiungimento dello scopo sociale il C.N.E.T.O. indice, promuove e organizza convegni, seminari, giornate di studio, viaggi, visite tecniche, pubblicazioni proprie o di terzi e diffonde la rivista organo ufficiale dell’associazione.
Art.4 – Ammissione e Soci
Sono ammessi a far parte del C.N.E.T.O. le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi, ne faranno domanda scritta, o tramite il sito ufficiale, alla Giunta Esecutiva e la cui domanda sarà dalla stessa accettata.
I soci C.N.E.T.O. si distinguono in ordinari, studenti, collettivi, sostenitori, onorari.
-
Soci ordinari, le persone fisiche esperte nel campo oggetto dello scopo associativo che ne fanno richiesta e che corrispondono annualmente la quota sociale ordinaria.
-
Soci studenti e neo laureati, gli iscritti a corsi di studio universitari attinenti le materie interessanti lo scopo sociale che ne fanno richiesta e che corrispondono una quota associativa pari al 50% della quota sociale ordinaria. La qualifica di studente decade dopo tre anni dal termine degli studi e comunque entro il 30° anno di età. .
-
Soci collettivi, le persone giuridiche, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni scientifiche e tecniche che ne fanno richiesta e che operano nel campo oggetto dello scopo associativo e che corrispondono la quota sociale collettiva pari a tre volte l’ordinaria; hanno diritto a tre voti.
-
Soci sostenitori, i soggetti individuati alle lettere precedenti che si impegnano a corrispondere, per almeno cinque anni, una quota sociale annua pari a due volte la quota collettiva; hanno diritto a tre voti.
-
Soci onorari, le personalità che per merito scientifico o professionale o per aver acquisito particolari meriti verso l’associazione vengono nominati tali. La loro nomina è proposta dalla Giunta Esecutiva, approvata dal Consiglio Nazionale e ratificata dall’Assemblea dei soci; i Soci Onorari non pagano la quota associativa e non hanno diritto di voto.
Art. 5 Organi del C.N.E.T.O.
Sono:
-
l’Assemblea dei Soci
-
il Consiglio Nazionale
-
il Presidente
-
la Giunta esecutiva
-
il Collegio dei revisori
Art. 6 Assemblea dei soci
E’ costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote annuali, si riunisce almeno una volta all’anno, preferibilmente entro marzo, su convocazione del Consiglio Nazionale per:
-
approvare le linee di sviluppo e di gestione dell’attività culturale;
-
approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo economico e patrimoniale dell’Associazione;
-
deliberare sulle questioni di maggior importanza per l’associazione e sul suo scioglimento, ratificare la nomina dei soci onorari.
L’Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega, di almeno il 50% degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presente, ma limitatamente agli argomenti posti all’ordine del giorno.
E’ ammessa una delega per ogni socio.
Art. 7 Consiglio Nazionale
E’ composto da 25 soci ordinari ed equiparati e da soci collettivi e/o sostenitori fino ad un massimo di 10, eletti ogni tre anni dai soci aventi diritto di voto, per le rispettive categorie di cui all’art. 4, a mezzo di referendum indetto dal Consiglio Nazionale uscente almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.
Ogni consigliere è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi, ad ogni elezione almeno un quarto dei consiglieri deve essere sostituito.
Compiti del Consiglio Nazionale sono:
-
eleggere al suo interno il Presidente dell’Associazione;
-
eleggere al suo interno 12 membri della Giunta Esecutiva;
-
individuare le strategie e gli orientamenti per perseguire gli scopi sociali;
-
promuovere tutte le manifestazioni atte a valorizzare l’attività dell’associazione;
-
insediare commissioni di studio, presiedute da uno dei membri della Giunta Esecutiva, cui affidare compiti specifici;
-
approvare i regolamenti operativi;
-
nominare i delegati territoriali;
-
sorvegliare sull’esecuzione delle proprie direttive;
-
esaminare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni anno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
-
indire una volta l’anno l’assemblea dei soci;
-
deliberare, una volta l’anno, la quota associativa comprensiva dell’abbonamento alla rivista organo ufficiale dell’associazione;
-
nominare il comitato di redazione della rivista organo ufficiale;
-
indire, entro il mese di settembre del terzo anno, il referendum elettorale;
-
promuovere la revisione dello statuto e indire il referendum approvativo.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno, una per semestre, e in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta Esecutiva ritenga di doverlo convocare o su richiesta sottoscritta da ¼ dei consiglieri.
Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà dei consiglieri, in prima convocazione, e del 30% degli stessi, presidente compreso, in seconda convocazione.
Il C.N. decide a maggioranza semplice.
Art. 8 Il Presidente
Spetta al Presidente la legale rappresentanza dell’associazione, la firma sociale, la facoltà di rilasciare procure ai membri della Giunta Esecutiva per determinati atti, la guida propulsiva dell’attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale.
Art. 9 La Giunta Esecutiva
Fanno parte di diritto della Giunta l’ultimo Past President ed il Segretario Generale, qualora nominato al di fuori della Giunta Stessa. Elegge al suo interno 2 Vice Presidenti. Può invitare a partecipare alle sue attività e riunioni, con voto consultivo, i Past President e personalità esterne o soci con particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.
Ha il compito di:
-
attuare le delibere del Consiglio Nazionale;
-
organizzare le commissioni di studio, coinvolgendo anche soci non consiglieri ed eventuali personalità che abbiano particolare competenza sul o sui temi affidati alla commissione;
-
deliberare sull’ammissione di nuovi soci e sul decadimento di soci morosi;
-
proporre i regolamenti attuativi;
-
proporre la nomina dei soci onorari;
-
proporre al Consiglio Nazionale idee e attività atte allo sviluppo dell’associazione e al conseguimento degli scopi statutari;
-
nomina il Tesoriere tra i suoi membri.
La Giunta Esecutiva delibera alla presenza di almeno della metà più uno dei suoi membri e con la presenza del Presidente o di uno dei suoi vice.
Compito del Segretario Generale è quello di operare a supporto della Giunta Esecutiva, di convocare le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, e di curare:
-
la redazione dei verbali di tutte le riunioni;
-
i rapporti con l’esterno;
-
mantenere aggiornato l’elenco soci e segnalare le morosità e l’archivio tecnico e corrente;
-
la sorveglianza sui collaboratori;
-
collaborare con il Presidente per il buon andamento dell’Associazione.
Art. 10 Il Tesoriere
Ha il compito di:
-
curare i rapporti economici esterni ed interni, predispone i budget delle varie attività in collaborazione con presidenza e commissioni di studio;
-
attivarsi per la ricerca di sponsorizzazioni e soci sostenitori;
-
predispone i rendiconti annuali finanziari e patrimoniali;
-
non può essere nominato per più di tre mandati.
Art. 11 Collegio dei Revisori
È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche non soci, viene eletto ogni tre anni dai soci aventi diritto di voto a mezzo di referendum indetto dal Consiglio Nazionale uscente almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.
Elegge al suo interno un Presidente del Collegio, prende parte alle sedute del Consiglio Nazionale e sorveglia la gestione amministrativa dell’Associazione secondo le norme di legge e provvede a convocare l’assemblea dei soci in seduta straordinaria nei casi di legge.
Art. 12 Delegati Territoriali
Sono scelti tra i soci con il compito di fare azioni promozionali e organizzative dell’Associazione nel territorio da essi presieduto sottoponendo ogni loro iniziativa al preventivo vaglio e approvazione della Giunta Esecutiva.
Art. 13 Decadenze
Si decade dalla carica di membro del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva in caso di due assenze consecutive non giustificate.
Si decade da socio per recesso volontario, da notificare alla Giunta Esecutiva per lettera o E-mail, per morosità accertata di due anni (accertata al momento dell’Assemblea Ordinaria annuale), per comportamenti non conformi allo scopo sociale accertati dal Consiglio Nazionale.
La decadenza è deliberata dalla Giunta esecutiva e comunicata dal Presidente all’interessato a mezzo di lettera raccomandata, a detto non compete la restituzione della quota annuale o di suoi dodicesimi.
Il consigliere dichiarato decaduto verrà sostituito per la parte restante del mandato dal primo dei non eletti del referendum triennale.
Art. 14 Del patrimonio
Il patrimonio sociale è formato da:
-
beni mobili e immobili di proprietà del C.N.E.T.O.;
-
eccedenze annuali di bilancio;
-
eventuali donazioni o lasciti di qualsiasi natura;
-
la testata dell’organo ufficiale.
Gli introiti dell’Associazione sono costituiti da:
-
quote sociali annue,
-
rendite del patrimonio,
-
contributi di società o Enti terzi o partecipati per pubblicazioni, studi, formazione, convegni e servizi culturali in genere.
Durante la vita dell’Associazione non possono in nessun modo venire distribuiti agli associati eventuali utili o proventi.
Le cariche sociali sono volontarie e non retribuibili sotto alcuna voce.
Art. 16 Modifiche allo statuto
Oltre ai casi previsti dalle leggi, sono proposte dal Consiglio Nazionale con la maggioranza assolute dei consiglieri e ratificate dall’Assemblea straordinaria dei soci o da referendum approvativo a maggioranza dei voti validi.
Art. 17 Atti
Gli atti e le pubblicazioni del C.N.E.T.O. saranno inviati all’Archivio di Stato e inseriti nella rivista organo ufficiale dell’Associazione.
Art 18 Richiamo
Per quanto sopra non espressamente indicato, si farà riferimento al Titolo II Capo II del Codice Civile (Delle Associazioni e delle Fondazioni).